Onorevoli Deputati! - Con il presente decreto-legge si provvede a disporre la proroga in via di urgenza di numerosi termini in scadenza previsti da disposizioni legislative concernenti l'attuazione di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di corrispondere ad esigenze di ordine sociale ed organizzativo.

Articolo 1.

      Comma 1. La norma si propone di ridimensionare gli effetti dell'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a norma del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo dell'università non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. A tale fine si prevede l'abbattimento di un terzo dei costi del personale docente e non docente che svolge funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, sempre ai fini della valutazione del limite del 90 per cento di cui sopra. Tale disposizione, originariamente prevista per l'anno 2004 dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è stata già prorogata al

 

Pag. 2

31 dicembre 2005 e poi al 31 dicembre 2006. Permanendo le ragioni che hanno portato alla formulazione di tali disposizioni, è necessario prorogarle fino al 31 dicembre 2007.

      Comma 2. La disposizione proposta è volta a prorogare di cinque mesi, ovvero dal 31 dicembre 2006 al 31 maggio 2007, gli interventi a suo tempo previsti dal decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 (finalizzati a fronteggiare la nota carenza di infermieri e di tecnici sanitari di radiologia medica), come la riammissione in servizio di pensionati, contratti a tempo determinato, prestazioni aggiuntive presso le aziende sanitarie, le residenze assistenziali, le case di riposo e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
      Le suddette misure indubbiamente hanno consentito nell'arco di tempo considerato di fare fronte alle reali esigenze, ma non hanno permesso di superare una situazione che, allo stato, può ancora definirsi di emergenza se si tiene conto delle ultime stime connesse al fabbisogno del personale in questione, a causa della concomitanza di fattori strutturali, organizzativi, turn-over eccetera.
      Da ciò, quindi, scaturisce la necessità di poter ancora usufruire di tali interventi per ulteriori cinque mesi, in attesa che le prestazioni siano definite nell'ambito della contrattazione collettiva di comparto. Si rappresenta, peraltro, che dalla proroga non derivano ulteriori oneri di spesa, sia perché gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale, sia perché gli interventi medesimi vengono attivati nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale previste dai provvedimenti di finanza pubblica. A ciò aggiungasi, infine, che le aziende sanitarie in tal modo eviterebbero il verificarsi di oneri riflessi connessi alle assunzioni di nuovi dipendenti.

      Comma 3. Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, hanno differito al 31 dicembre 2006 l'autorizzazione - già concessa al Ministero degli affari esteri dal decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2005 - per le assunzioni di personale.
      Nell'ambito della predetta autorizzazione il Ministero ha avviato le procedure concorsuali per il reclutamento di sei dirigenti di seconda fascia, sulle quali, tuttavia, è intervenuto - nella fase immediatamente precedente alla approvazione finale della graduatoria - un ricorso giurisdizionale amministrativo, per il cui giudizio di merito è fissata, presso il Consiglio di Stato, l'udienza del 23 gennaio 2007.
      Pertanto si rende necessario prevedere una breve proroga del termine per definire le predette assunzioni, nell'ipotesi in cui la decisione fosse favorevole all'Amministrazione.
      La disposizione proposta mira ad assicurare al Ministero degli affari esteri la possibilità di portare a conclusione le procedure concorsuali - già avviate sulla base di una precedente autorizzazione - tramite l'utilizzo delle somme stanziate per l'anno 2006.

      Comma 4. Al fine di consentire le assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste dalla legge finanziaria per l'anno 2007, si rende necessaria una proroga delle graduatorie di concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1, comma 546, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      Comma 5. La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di vacatio determinato dalla scadenza degli incarichi di direzione degli istituti del predetto ente senza che siano state definite le procedure concorsuali. Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente

 

Pag. 3

con l'assetto dell'ente all'esito della fase di riordino.

      Comma 6. La proroga si rende necessaria al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea secondo l'ordinamento previgente alla riforma recata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti di attuazione, di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione dello stesso.

Articolo 2.

      Commi 1 e 2. L'obiettivo del comma 1, concernente le denunce dei pozzi, è di sostituire il termine del 30 giugno 2006 previsto dall'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con quello del 31 dicembre 2007, allo scopo di ottenere un differimento a tale data del perfezionamento delle pratiche per la richiesta della concessione.
      Per quanto concerne il comma 2, si fa presente che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, prevede che gli Stati membri creino una banca dati degli operatori del settore degli ortofrutticoli in cui figurano gli operatori che prendono parte alla commercializzazione degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96.
      Le modalità di costituzione della banca dati e gli obblighi per gli operatori ai fini dell'iscrizione ad essa sono stati oggetto di ripetuti decreti ministeriali.
      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2002, sono state definite le prime modalità per l'iscrizione alla banca dati.
      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono stati definiti gli allegati che gli operatori dovevano redigere ai fini dell'iscrizione alla predetta banca dati, fissando un primo termine per l'iscrizione in 120 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale.
      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2005, sono stati ulteriormente modificati gli allegati, spostando il termine all'11 febbraio 2005.
      Con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 1o agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2005, gli allegati sono stati nuovamente cambiati, senza definire però un nuovo termine di iscrizione in base alle nuove procedure.
      Tenuto conto che la fattispecie in esame, cioè la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli da parte di operatori non iscritti alla banca dati nazionale, è sanzionata dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, il quale così dispone: «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) 12 giugno 2001, n. 1148/2001 della Commissione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro», appare necessario definire con apposita norma il termine definitivo - fissato al 30 giugno 2007 - per consentire l'iscrizione agli operatori nella banca dati, sospendendo sino a tale data l'applicazione della sanzione predetta. Si è quindi ritenuto opportuno novellare il disposto di cui al citato decreto legislativo n. 306 del 2002.
      Si fa presente che la proroga in questione non incontra difficoltà a livello di normativa comunitaria, dal momento che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 demanda allo Stato membro la definizione

 

Pag. 4

e le procedure per la costituzione della banca dati, senza indicare termini o sanzioni.

      Comma 3. Il decreto-legge n. 2 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006 si applicava a tutta la filiera dell'avicolo ed a tutti i debiti contributivi in atto alla data del 1o gennaio 2006, differendoli per dieci mesi sino al 31 ottobre successivo.
      Il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, ha previsto il pagamento di questi sospesi in quattro mensilità anticipate, nel periodo dal 16 novembre scorso al 16 febbraio 2007.
      Con la disposizione in esame si prevede la possibilità di versare la prima e seconda rata entro il 29 dicembre 2006, sempre con il pagamento degli interessi legali, nonché il semplice differimento al 30 giugno 2007 delle rate in scadenza a gennaio e a febbraio 2007. Trattandosi di differimento infrannuale, con interessi legali, questo non comporta oneri per l'INPS.
      Il tempo dell'ulteriore differimento è indispensabile per analizzare in dettaglio la filiera e spacchettare i vari comparti, dal settore dati allevamento a quello della trasformazione alimentare ed infine a quello commerciale, così da prevedere il rientro differenziato dai sospesi contributivi, in funzione delle diverse normative che si applicano.
      L'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, ha disposto, in favore delle imprese in crisi a causa dell'«emergenza aviaria», dal 1o gennaio al 31 ottobre 2006 la sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, nonché dei pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali. Pertanto, gli adempimenti e versamenti tributari andavano effettuati in unica soluzione entro il 16 novembre 2006.
      Con il comma 3 del decreto-legge in esame si differisce la ripresa della riscossione dei tributi, che viene fissata al 16 gennaio 2007, prevedendo la possibilità di pagamento rateale in quattro rate trimestrali; si stabilisce, altresì, il termine (31 gennaio 2007) entro cui vanno effettuati gli adempimenti tributari sospesi diversi dai versamenti.

      Comma 4. La disposizione prevede la proroga e l'estensione dei compiti del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, considerato che il mandato dell'attuale Commissario straordinario scade il 31 dicembre 2006. Il Commissario è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il suo ruolo è particolarmente importante per il superamento delle emergenze in zootecnica (BSE, blue tongue, influenza aviaria eccetera). La relativa copertura finanziaria è posta a carico delle risorse non utilizzate dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. L'autorizzazione di spesa definanziata, che presenta idonea capienza, è di natura corrente e pluriennale, considerato che la spesa annua del Commissario non supera i 150.000 euro.

      Comma 5. Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, recante revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione delle nuove normative comunitarie [regolamento (CE) n. 2003/2003], ha introdotto nuove prescrizioni in materia di composizione, immissione sul mercato, controlli e tracciabilità dei fertilizzanti. A tale fine ha anche previsto che il fabbricante di fertilizzanti già immessi sul mercato debba iscriversi negli appositi registri «entro il termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» (articolo 15 comma 2).
      Peraltro, l'introduzione dei nuovi registri dei fertilizzanti e dei fabbricanti di fertilizzanti sta creando agli operatori del settore notevoli problemi per adempiere a quanto previsto dalla normativa nel termine stabilito, che scade il 5 gennaio 2007. La percentuale di aziende che si stima non

 

Pag. 5

in grado di ottemperare alla norma è di circa il 50 per cento. Da quanto sopra appare necessaria una proroga (al 31 luglio 2007).
      D'altra parte, il periodo di proroga è necessario anche per pervenire ad una definizione univoca del termine di fabbricante, sul quale, allo stato, esistono differenti interpretazioni.

Articolo 3.

      Comma 1. La data del 1o gennaio 2007, prevista dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è il termine previsto per l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti per la sicurezza all'interno degli edifici. Attualmente, lo schema di regolamento, predisposto dal competente Ministero dello sviluppo economico, ha già ottenuto il formale concerto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è stato inoltrato al Consiglio di Stato.
      Il regolamento è stato redatto non senza difficoltà; mentre, da un lato, la fonte normativa di cui al citato decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, non consentiva ipotesi di abrogazioni espresse né di norme primarie, né regolamentari, dall'altro, la vastità e la complessità della materia, anche per effetto di una stratificazione normativa derivante da successivi interventi di rango differente, ha reso poco agevole lo stesso riordino, che ha quindi richiesto tempi lunghi.
      Pertanto, per le suesposte ragioni risulta necessaria una norma di proroga per attendere al perfezionamento delle formalità relative al provvedimento regolamentare, che senza dubbio non potrebbero completarsi entro la fine dell'anno.

      Comma 2. La proposta proroga è volta a consentire la prosecuzione dei lavori relativi ad una importante opera infrastrutturale, necessaria a facilitare la viabilità tra l'Italia e la Francia.

      Comma 3. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, ha disposto la protrazione per due anni dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Lo scopo della norma era di supplire al vuoto di azione amministrativa verificatosi a seguito delle norme che avevano soppresso le strutture operative del relativo Commissario, impedendo quindi la continuazione e il perfezionamento delle procedure espropriative.
      La norma fu interpretata anche dalla Cassazione (sentenza n. 17708 del 12 febbraio 2002) come estensiva ab origine dei termini d'occupazione e quindi sanatoria generalizzata delle occupazioni ai fini dell'esproprio.
      Prorogata l'efficacia fino al 31 dicembre 2005 per effetto di nuove disposizioni legislative (articolo 6-quater del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26) v'è stato un diverso orientamento da parte della Suprema Corte (3966/04 e 7544/05) nel senso di ritenere inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si fosse già verificata la cosiddetta accessione invertita. Da questo derivano due conseguenze suscettibili di determinare un maggiore onere per la pubblica amministrazione quantificato in oltre dieci milioni di euro:

          1) tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come «occupazione illegittima» con conseguente pagamento del risarcimento del danno, mentre l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, va calcolata sul valore venale del bene;

          2) perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità in quanto finalizzati ad un decreto di espropriazione non adottato e non già adottabile.

      Per evitare tale situazione, suscettibile di determinare pesantissimi oneri per le

 

Pag. 6

finanze dello Stato e delle amministrazioni locali interessate (le ipotesi sono parecchie centinaia di cui circa 180 già azionate), la norma in esame è finalizzata ad attribuire perdurante efficacia agli accordi già perfezionatisi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti dai procedimenti di espropriazione.

      Comma 4. La norma fissa al 30 aprile 2007 il termine per il completamento degli investimenti per adempiere alla messa a norma delle strutture ricettive esistenti (di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001) nei confronti delle imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili di fuoco entro il 30 giugno 2005. Ciò, in considerazione delle attività particolarmente complesse che gli investimenti in questione comportano per le imprese interessate.

Articolo 4.

      Comma 1. La norma è volta a prorogare al 15 maggio 2007 il termine (già prorogato dall'articolo 2, comma 177, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) previsto dal comma 4 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine del riordino di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali.
      La modifica proposta si rende indispensabile a causa della rilevante complessità tecnica delle operazioni di rilevazione e riordino di cui al richiamato articolo 29, comma 4, e delle rilevanti conseguenze che la norma in parola connette al mancato, tempestivo completamento delle operazioni ivi previste (soppressione automatica ex lege di commissioni, comitati ed altri organismi interessati).

      Comma 2. Viene disposto che, nelle more del riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni, di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, non venga richiesto il parere obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 243.
      Al riguardo, si precisa che il Ministero delle comunicazioni, in attuazione del citato articolo 29, ha tempestivamente provveduto a predisporre il provvedimento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni conformemente alla circolare contenente linee guida predisposte in materia dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nonostante ciò, sul provvedimento il Consiglio di Stato ha reso parere negativo perché lo stesso prevederebbe, a suo giudizio, una riduzione di spesa non del 30 per cento, come previsto dall'articolo 29 citato, ma soltanto del 15 per cento.
      Il Ministero intende, pertanto, presentare nuovamente il regolamento di riordino del Consiglio superiore delle comunicazioni unitamente al decreto ricognitivo di tutte le altre commissioni o comitati a costi diretti o indiretti previsti dal citato articolo 29. In attesa che si concluda il suo iter e considerato che attualmente il Consiglio non è operativo per la decadenza di alcuni componenti, rilevata l'esigenza di approvare il contratto di servizio con la RAI Spa 2006-2008, già scaduto, nonché il contratto di programma con Poste italiane Spa per il prossimo triennio, anch'esso scaduto, si introduce una norma transitoria volta a consentire la sollecita approvazione dei due atti programmatori citati, che altrimenti non potrebbero essere adottati entro l'anno. In relazione a tali atti la RAI ha l'esigenza di contabilizzare l'eventuale maggiore canone e la società Poste italiane, a sua volta, deve contabilizzare l'eventuale maggiore OSU (onere servizio universale).
      La riorganizzazione dell'organo e la sua temporanea difficoltà pratica ad operare non può costituire motivo di impedimento per l'adozione dei due atti; d'altro canto la norma ha, nella sostanza, portata temporanea nel senso che al completo avvenuto riordino dell'organo si ripristinerebbero le funzioni fondamentali dello stesso.

 

Pag. 7

      Comma 3. Il comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, stabilisce che la distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 dello stesso articolo e non recanti l'indicazione in caratteri Braille del nome commerciale del prodotto, perché confezionati prima del 31 dicembre 2005, «è consentita fino al 31 dicembre 2006».
      L'applicazione letterale di questa norma comporterebbe l'obbligo di ritiro dal commercio, alla data del 1o gennaio 2007, di tutte le confezioni di medicinali e degli altri prodotti previsti dal citato articolo, fabbricate anteriormente al 31 dicembre 2005.
      Il comma 3 pertanto propone una soluzione volta ad evitare l'ingiustificata distruzione di beni di interesse sociale e a salvaguardare, allo stesso tempo, i diritti dei pazienti non vedenti. La formulazione proposta ha quindi lo scopo di consentire che, fino alla loro scadenza, le confezioni di cui trattasi siano vendute a persone che non hanno necessità di utilizzare i caratteri Braille e, al tempo stesso, fa obbligo alle aziende produttrici di rifornire sollecitamente, su richiesta, confezioni con la denominazione in Braille a farmacie e punti vendita che ne risultino completamente sforniti.

      Comma 4. L'attuale situazione economica del Paese, i cui effetti ancora non del tutto positivi permangono, rende opportuna una ulteriore proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come previsto dall'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, al fine di non gravare con ulteriori oneri quelle imprese che, per dimensione e tipologia produttiva, caratterizzano gran parte del tessuto economico nazionale.

Articolo 5.

      Comma 1. In attesa che sia ultimato l'iter di approvazione dei decreti previsti dagli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005, il cui schema è già stato predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è necessario prorogare ulteriormente il termine previsto dall'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo, relativo all'avvio del sistema, poiché in mancanza di tali decreti non è possibile dare attuazione al sistema medesimo.

      Comma 2. La proroga si basa sulla considerazione che la riforma della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, per la sua complessità e per le rilevanti implicazioni con il diritto comunitario di cui occorre operare una corretta trasposizione, richiede una attenta ponderazione ed adeguati lavori tecnici da parte del Comitato di studio per la revisione del predetto decreto, appositamente istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 luglio 2006. Pertanto risulta insufficiente il termine già posto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 152 e prorogato al 31 gennaio 2007 dall'articolo 1-septies del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228; è quindi urgente una proroga semestrale, anche considerata la lunghezza dell'iter di approvazione dei decreti legislativi correttivi, che richiede il passaggio per ben tre volte in Consiglio dei ministri per l'approvazione e l'inoltro del relativo schema, in due successive riprese, al parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché al parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Articolo 6.

      Comma 1. Il comma è volto a prorogare il termine per l'adozione degli atti di natura regolamentare relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici, previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      Appare infatti indispensabile prevedere tale proroga, considerato che in caso di mancata adozione dei predetti regolamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

 

Pag. 8

si verificherebbe, come segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 30 giugno 2005, l'interruzione del trattamento dei dati in questione, in quanto l'eventuale prosecuzione del trattamento «concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile o per danno erariale» e potrebbe determinare «l'inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto di trattamento».
      Un'ulteriore proroga del predetto termine si è resa necessaria anche in conseguenza della revisione delle strutture amministrative, avviata a seguito del riordino delle attribuzioni delle amministrazioni previsto dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
      Per l'adozione dei predetti regolamenti, il cui iter è comunque già stato avviato, appare congruo il termine del 28 febbraio 2007.

      Comma 2. L'articolo 3, comma 22, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), ha autorizzato il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici al fine di accelerare le procedure di liquidazione delle 11.600 domande di indennizzo, presentate dai profughi dalmati e istriani (ai sensi della legge n. 137 del 2001) per la perdita dei propri beni.
      L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è stato ritenuto l'ente più idoneo a fornire la collaborazione prevista dalla legge finanziaria 2004, in quanto il personale dell'Istituto possiede la professionalità adeguata per completare l'istruttoria e procedere alla liquidazione delle domande di indennizzo in questione. Pertanto, in attuazione del citato articolo 3 della legge finanziaria 2004, è stata stipulata in data 30 marzo 2004 una convenzione con l'INPS, in base alla quale l'Istituto si è impegnato a mettere a disposizione un contingente di risorse umane fino a un massimo di 30 persone qualificate. Le procedure per il distacco del personale dell'INPS hanno richiesto la stipula di un accordo con i sindacati e che il distacco stesso avvenisse solo su base volontaria, per cui soltanto nel luglio 2004 è stato messo a disposizione del Dipartimento del tesoro un primo contingente di 8 unità lavorative, portato a 20 nell'arco dei successivi dieci mesi.
      La complessità delle procedure di distacco del personale dell'INPS (come sopra detto, la collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS è iniziata nel luglio 2004 e non ad avvio d'anno e fino al mese di maggio 2005 sono stati soltanto dieci i funzionari messi a disposizione del Dipartimento del tesoro), nonché la necessità di svolgere una attenta attività di formazione del personale distaccato, hanno consentito solo in parte di raggiungere il risultato che ci si prefiggeva con la citata norma della legge finanziaria 2004. Pertanto, tenuto conto che permaneva cospicuo il numero delle istanze di indennizzo ancora da liquidare e che le risorse finanziarie allo scopo messe a disposizione erano state solo parzialmente spese, la legge finanziaria 2006 ha autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro a rinnovare la convenzione con l'INPS per l'anno 2006. Grazie alla collaborazione del personale INPS, alla fine del 2006 saranno oltre 9.000 le pratiche di indennizzo liquidate e ne residueranno circa 2.300 ancora da liquidare, per cui, tenuto conto che non tutte le risorse finanziarie a suo tempo stanziate saranno spese al 31 dicembre 2006, con la norma in questione si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro venga autorizzato a rinnovare la convenzione stipulata con l'INPS per altri cinque mesi, sino al 31 maggio 2007. L'ulteriore apporto del personale INPS consentirà di completare la liquidazione delle domande di indennizzo andando così incontro alle legittime aspettative degli interessati, che attendono da cinque anni di vedere soddisfatto il proprio diritto.

      Comma 3. Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (recante attuazione della

 

Pag. 9

direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), introduce all'articolo 6 il divieto di conferimento in discarica, a partire dal 1o gennaio 2007, dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg. Tale limitazione, non prevista dalla direttiva comunitaria, è stata giustificata con la necessità per l'Italia di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.
      Il decreto del Ministro delle attività produttive 5 maggio 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006) ha individuato i rifiuti e i combustibili derivanti da rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e che possono di conseguenza ottenere i certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n  387.
      Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, che ha recepito la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, fissa all'articolo 7 l'obiettivo di recupero e riciclaggio dell'85 per cento del peso medio del veicolo fuori uso, di cui il 5 per cento tramite recupero energetico.
      Il cosiddetto fluff, residuo del processo di frantumazione del veicolo a fine vita che separa il materiale ferroso destinato al riciclo, ha un elevato potere calorifico, ma attualmente in Italia viene conferito in discarica in mancanza di impianti che ne consentano il recupero energetico. Il totale del fluff derivante dal trattamento dei veicoli ammonta a circa 300/350.000 tonnellate ogni anno.
      In forza del suddetto decreto legislativo n. 36 del 2003, per effetto dell'elevato potere calorifico del fluff, dal 1o gennaio 2007 non sarà più possibile smaltirlo in discarica, con pesanti effetti negativi.
      Infatti, in mancanza di interventi, sono ipotizzabili due scenari:

          entro pochi mesi, non potendo più smaltirsi il fluff, si blocca la filiera del trattamento dei veicoli a fine vita con ripercussioni sul mercato dell'auto in quanto chi è in possesso di una vettura da rottamare non troverà più un centro autorizzato disposto a ritirarla; ciò comprometterà anche il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio posti dalla direttiva europea, esponendo l'Italia all'apertura di uno procedura di infrazione da parte dell'Unione europea;

          per evitare il blocco dell'attività, il fluff potrebbe essere trasferito in altri Paesi europei per lo smaltimento in discarica o per la termovalorizzazione; tale soluzione comporterebbe tuttavia un drammatico incremento dei costi di smaltimento che si ripercuoterebbe su tutta la filiera, rischiando di compromettere la sostenibilità economica delle reti di ritiro dei veicoli fuori uso, che i costruttori stanno organizzando e che saranno operative dal 1o gennaio in attuazione della direttiva comunitaria.

      L'incremento di costi determinerebbe inoltre un ulteriore gap competitivo per l'industria nazionale nei confronti dei produttori concorrenti degli altri Paesi europei, ove continuerà ad essere possibile smaltire il fluff in discarica o utilizzarlo per il recupero energetico.
      In conclusione, ad evitare che si producano gli effetti negativi sopra rilevati, è urgente disporre un congruo rinvio della scadenza del 1o gennaio prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2003, accompagnato dalla definizione di un piano che consenta all'Italia di:

          sviluppare impianti di frantumazione tecnologicamente avanzati per la separazione ed il recupero dei materiali con riduzione del fluff residuo;

          rendere effettiva la possibilità di recupero energetico del fluff, in attuazione sia della direttiva comunitaria relativa ai veicoli a fine vita, sia di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 36 e dal successivo decreto del Ministro delle attività produttive.

      Comma 4. Come segnalato anche dalla Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), la necessità

 

Pag. 10

e l'urgenza della norma sono dipendenti dall'ingresso nell'Unione europea di Bulgaria e Romania, fissato al 1o gennaio 2007.
      L'intervento muove dal riconoscimento della rilevanza del citato articolo 18 nel panorama normativo italiano ed europeo per la tutela degli stranieri vittime di violenza e grave sfruttamento e per il contrasto ai trafficanti ed agli sfruttatori di persone, secondo i più recenti indirizzi del Consiglio d'Europa verso l'adozione di una prospettiva fondata sul riconoscimento dei diritti della persona umana e la protezione delle vittime di tali condotte e secondo le sollecitazioni nella medesima direzione da parte del Consiglio dell'Unione europea, che ha ribadito l'importanza di promuovere un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime e di rafforzare l'impegno nella prevenzione e nella lotta alla tratta di esseri umani finalizzata a qualsiasi tipo di sfruttamento, nonché nella protezione, nel sostegno e nel reinserimento delle vittime.
      In questa prospettiva, considerate l'efficacia dimostrata dall'applicazione del citato articolo 18 e la elevata percentuale di vittime di condotte di trafficking provenienti da Paesi dell'Est di recente o di prossimo ingresso nell'Unione europea (si consideri che oltre il 30 per cento degli stranieri già ammessi a programmi di protezione sociale per effetto dell'articolo 18 proviene dalla Romania), si è voluto consentire la loro partecipazione ai programmi di protezione sociale anche se per la presenza nel territorio italiano non vi è più necessità di permesso di soggiorno. Si è ritenuto, così, di operare una sorta di sganciamento degli aspetti riguardanti la protezione, l'assistenza e l'integrazione sociale delle vittime di violenza o di grave sfruttamento dal rilascio del permesso di soggiorno, così da attuare i primi anche se non vi è necessità del secondo (come avviene nel caso di un cittadino straniero il cui Paese di appartenenza divenga membro dell'Unione europea). Anche in questo caso, però, per utilizzare prassi collaudate e non disperdere esperienze acquisite, si è ritenuto di mantenere la struttura dell'articolo 18 per poter accedere ai programmi di assistenza ed integrazione sociale anche se non vi è necessità di permesso di soggiorno, rinviando alle condizioni ed alle procedure in esso previsti, in quanto compatibili, compresi i soggetti legittimati ad intervenire (servizi sociali degli enti locali, associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, convenzionati con l'ente locale, procuratore della Repubblica, questore).
      La norma così formulata non confligge né crea sovrapposizioni con quella dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha istituito uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale (che già faceva salve per gli stranieri le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), rispetto alla quale si differenzia per i requisiti richiesti per la partecipazione ai programmi, essendo richiesta per l'attuazione dell'articolo 13 la condizione di essere vittima dei soli reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, mentre nel caso dell'articolo 18 per un verso è sufficiente essere vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento e per altro verso è necessario che emergano concreti pericoli per la incolumità della vittima stessa; nonché per le caratteristiche dei programmi, che nel caso dell'articolo 13 sono rivolti ad assicurare alle vittime, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria, idonee al loro recupero fisico e psichico, mentre nel caso dell'articolo 18 riguardano in maniera più ampia l'assistenza e l'integrazione sociale.

      Comma 5. La norma è volta a razionalizzare alcune risorse allocate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per effetto dei mutati scenari, soprattutto politici.
      Infatti, le iniziative stabilite dalla legge n. 56 del 2005 non sono state perfezionate con i previsti provvedimenti attuativi, finalizzati alla costituzione degli sportelli all'estero, per la prossimità della fine della precedente legislatura, nonché per la mancata

 

Pag. 11

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che per ben due volte si è espressa in senso negativo sui regolamenti di organizzazione degli sportelli all'estero).
      Nel frattempo, l'intervenuta ricostituzione del Ministero del commercio internazionale, nato dallo scorporo con il Ministero delle attività produttive ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, e gli inevitabili ritardi di carattere amministrativo (ancora non del tutto risolti) hanno inciso sfavorevolmente sulle funzioni istituzionali del Ministero stesso. Tale situazione ha spinto ad un ripensamento della strategia di costituzione degli sportelli all'estero, nel senso di procedere comunque alla loro messa in opera secondo, però, piani realistici da realizzare nel 2007. Sul punto il Ministro del commercio internazionale Bonino ha confermato tale volontà nel corso di un'audizione in Parlamento.
      Pertanto, appare necessario ed urgente il mantenimento delle somme in bilancio anche per il 2007, in quanto per le vicende sopra illustrate non è stato possibile finora provvedere al loro impegno contabile nella loro interezza. Quindi, proprio nell'ottica della concretezza si prevede che saranno impegnate la metà circa delle risorse derivanti dalla legge n. 56 del 2005, risultando non utilizzata la restante metà.
      Per tali ragioni e perché il settore istituzionalmente destinato al sostegno del «Sistema Italia» nella sua proiezione sui mercati internazionali possa efficacemente svolgere il proprio ruolo diretto alla tutela degli interessi economici italiani all'estero, si ritiene necessario destinare la parte restante delle risorse di cui alla legge n. 56 del 2005 all'Istituto per il commercio estero.

      Comma 6. L'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha autorizzato l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005 disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con le risorse messe a disposizione dall'ENAC si è provveduto ad ottemperare in parte agli obblighi derivanti da impegni assunti dall'Ente medesimo nelle convenzioni stipulate con le società di gestione aeroportuale.
      La disposizione in esame ha le medesime finalità del citato comma 582 e, pertanto, è volta ad utilizzare nel 2007, per spese di conto capitale, le disponibilità (riportate nell'avanzo di amministrazione) derivanti da trasferimenti relativi all'anno 2006 ed originariamente destinate a spese correnti. La norma consente di rispettare integralmente gli impegni assunti dall'ENAC.

      Comma 7. Viene fissato al 1o febbraio 2007 l'inizio della produzione degli effetti conseguenti alla pubblicazione del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Ciò a causa della particolare complessità delle conseguenze operative connesse all'immediata entrata in vigore del regolamento in parola e delle disposizioni ad esso connesse, le quali ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore.

      Comma 8. La norma è volta a porre un termine perentorio per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica. In caso di mancata emanazione del regolamento entro il 30 marzo 2007, è previsto che il predetto Fondo sia interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7.

      La norma prevede l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Pag. 12